FORMAZIONE A DISTANZA vs FORMAZIONE IN AULA

FORMAZIONE A DISTANZA vs FORMAZIONE IN AULA

L’ utilizzo smisurato delle piattaforme per la formazione sincrona a distanza, nel corso del biennio 2020-2021, pone un dubbio sulla sua efficacia. Soprattutto quando l’oggetto della formazione è la salute e la sicurezza sul lavoro o più in generale quando la formazione prevede una parte pratica.

Innanzitutto, bisogna specificare che per formazione sincrona a distanza, videoconferenza o web-conference, si intende la copresenza di docente e discenti collegati digitalmente e con la possibilità di interagire ma non presenti fisicamente nello stesso luogo.

Inquadrando la questione in un’ottica normativa, già dai primi mesi dell’emergenza, le regioni hanno preso posizione rispetto al quesito in questione bypassando tutti i fattori ostativi legati alle modalità comunicative del soggetto nonché quelli psicologici che determinano il grado di partecipazione e di coinvolgimento del discente.

Gli addetti ai lavori, possono ricordare la Delibera n.536 del 21 aprile 2020 della Regione Toscana o la Nota n. 37998/A1409B del 18 novembre 2020 della Regione Piemonte all’ interno delle quali, i due tipi di formazione vengono addirittura equiparati.

Ma alla luce della persistenza dello stato di emergenza è ancora così?

Oppure è lo stato di emergenza o la necessità connessa, a renderle equiparabili?

A dirimere il dubbio provvede tempestivamente il Ministero della Salute, all’ interno della sezione FAQ e più precisamente nella risposta alle seguenti domande:

In questo periodo di emergenza da COVID-19, in considerazione delle difficoltà operative determinate dalle misure di contenimento, in caso di impossibilità a effettuare l’aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è possibile proseguire lo svolgimento dell’attività lavorativa? Inoltre, al fine di poter ugualmente svolgere la formazione prevista, è possibile utilizzare modalità di formazione a distanza invece che in aula?”.

La risposta alle “questions” è tanto estesa ed accurata quanto vaga:

In considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento per evitare e prevenire il contagio da COVID-19, in coerenza con il principio introdotto dall’articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 2020, si ritiene che nel caso in cui non sia possibile, temporaneamente, effettuare l’aggiornamento previsto si possa ugualmente proseguirlo svolgimento dell’attività lavorativa. Diversamente, per quanto riguarda la formazione da svolgere ex novo (ad esempio in caso di assunzione di nuovo personale, o nel caso di cambio di mansione, ovvero ancora nel caso dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro), si ritiene che la stessa non possa essere posticipata, ferma restando la possibilità di svolgere la formazione in videoconferenza se ne ricorrono i presupposti.

In considerazione della situazione eccezionale, le modalità di erogazione della formazione a distanza rimangono da preferire. Tuttavia, si ritiene possibile erogare formazione in presenza, inclusa la parte pratica dei corsi, se le condizioni logistiche ed organizzative adottate dal soggetto responsabile delle attività formative siano in grado di assicurare il pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio individuate per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Contiene tuttavia un’indicazione determinante presente in entrambe le risposte: il dato temporale.

L’ equiparazione è funzione dell’emergenza sanitaria ed epidemiologica.

Si tratta pertanto di un’identità a termine.

Già nella proroga dello stato d’ emergenza contenuta nel cosiddetto “decreto riaperture”, cioè il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, il termine ultimo dell’emergenza viene fissato al 31 luglio 2021 ed è delineato inoltre uno scenario che prevede un progressivo allentamento delle misure di contenimento dell’epidemia. Per quanto riguarda la formazione, sempre nel decreto aperture, la strada sembra tracciata e consente di riprendere progressivamente le attività formative in presenza sottolineando, implicitamente, la non equivalenza delle due modalità.

Altresì, in un altro momento storico, le due facce della stessa medaglia non sarebbero apparse identiche.

Restano tuttavia integrabili cronologicamente e abbinabili consentendo una modalità di fruizione più comoda, agile e volta a limitare gli spostamenti. Consentendo anche un risparmio economico non indifferente oltre ad una riduzione dell’inquinamento collegato agli spostamenti.

Gli argomenti oggetto della formazione determinano quindi la modalità più funzionale da adottare, le due modalità non sono però sovrapponibili, così come lamentato dai docenti, perché diversa è l’interazione, diversa è la gestualità. Che ci si trovi al cospetto di una classe reale in carne ed ossa o di uno schermo illuminato diverse sono le modalità espressive, così come diversa è la modulazione della voce, strumento trasversale alle due modalità, che va tarata sul canale comunicativo prescelto e sulla base di esigenze tecnologiche.